Iniziare una nuova vita sentimentale dopo la separazione fa decadere ogni diritto a continuare a percepire l’assegno di mantenimento: nel momento in cui cambiano le condizioni di vita, come sottolineato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 5896 del 16 marzo 2016, vengono meno i presupposti per mantenere il beneficio maturato dopo la conclusione del matrimonio.
L’ordinanza nasce dal ricorso di una donna contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La 57enne, lasciatasi alle spalle il legame col marito, era tornata a convivere con un uomo col quale aveva già avuto in passato una relazione: la nascita di un nuovo nucleo familiare, pur basato sulla convivenza more uxorio e non più sul matrimonio, interrompe il diritto al mantenimento dal momento che viene meno il presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi economici. La convivenza con un’altra persona instaura non solo un legame sentimentale ma anche una nuova realtà economica, nella quale si presuppone che la coppia metta a disposizione una parte di risorse per affrontare delle spese comuni. Il che non può che comportare la decadenza del fondamento stesso dell'assegno divorzile, basato sulla solidarietà post-coniugale, poiché sostituito dal sostegno materiale che dovrebbe nel caso essere offerto dal nuovo partner.
A nulla è servito alla donna tentare di appellarsi a presunte difficoltà nel trovare un lavoro per via dell’età avanzata: il parametro, ritenuto un ostacolo insormontabile dalla ricorrente, non è stato invece valutato dai giudici ostativo al reperimento di una nuova occupazione, a maggior ragione per il fatto che si trattava di una persona in buono stato di salute e con alle spalle anche una certa esperienza professionale di certo spendibile nella ricerca. La signora non aveva prodotto alcuna prova che certificasse patologie invalidanti o tare tali da impedirle di lavorare: a proposito di ciò la legge è chiara, dal momento che per beneficiare del mantenimento va documentata l’impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, e non appellarsi a vaghe e non ben precisate difficoltà.
Si aggiunga a ciò che creare un nuovo nucleo familiare con la convivenza more uxorio fa sì che l’onere della prova in caso di mantenimento finisca sul beneficiario. In poche parole non è più chi versa l’assegno a dover certificare le modificate condizioni economiche dell’ex coniuge, bensì quest’ultimo, che avrà al massimo la possibilità di opporsi all’interruzione del sostentamento certificando che il proprio reddito unito a quello del nuovo partner sono insufficienti a garantire un tenore di vita dignitoso. In caso contrario niente più assegno di mantenimento.
Questa la linea di principio, pure se esistono rare eccezioni per le quali anche in situazioni di nuova convivenza un ex coniuge potrebbe continuare a percepire una quota del sostentamento: affinché ciò avvenga devono venire a coincidere una serie di circostanze. Una è la dimostrazione delle conseguenze di scelte avvenute in seno al matrimonio, ad esempio la rinuncia alla carriera per occuparsi della famiglia o crescere i figli. Se questa condizione fosse certificabile, all’ex coniuge spetterebbe ancora una quota, sempre che fossero soddisfatti altri due requisiti, ovvero l’incapacità di autosostentarsi nonostante la nuova convivenza e le condizioni di indigenza del nuovo partner, nel caso in cui disponga di basso reddito oppure risulti disoccupato o invalido.
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